Statuto associazione
TITOLO I – Natura, Scopi e Finalità
ART. -1-
I seguenti articoli deliberati riguardano l’Associazione Sportiva Dilettantistica INLINE FIT SKATING anche abbreviata “A.S.D. INLINE FIT SKATING” con sede in Cagliari, via Corelli n.5, attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ai sensi del D.lgs. 39/2021. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrativo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia che all’estero. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.
ART. -2-
L’associazione è libera e apolitica, senza fini di lucro, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Ai sensi del d.lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni si propone:
- Di esercitare in via stabile e principale organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare: sport a rotelle, atletica leggera, ginnastica, in tutte le loro discipline e varianti, anche nelle forme derivate, compresa la formazione, l’attività didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva, e più in generale delle discipline ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche secondo le norme delle federazioni e degli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni alle quali aderisce accettandone statuto e regolamenti;
- L’Associazione accetta incondizionatamente e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni ne dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le stesse dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva, pertanto costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate;
- L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, ove previste, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
- L’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva nei confronti di soci, iscritti, tesserati, associati o partecipanti (o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale) e dei rispettivi associati o partecipanti ovvero di tesserati delle rispettivi organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva) e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’assemblea degli associati;
- La gestione tecnica e amministrativa, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri associati e tesserati per lo svolgimento delle varie attività sportive;
- L’associazione avrà quindi come oggetto esclusivo e prevalente lo svolgimento dell’attività istituzionale sportiva senza alcun fine di lucro e potrà svolgere attività commerciali in maniera non prevalente;
- L’associazione potrà svolgere tra le attività, non prevalenti, anche l’intrattenimento di rapporti con banche ed il compimento di atti utili per il perseguimento delle finalità istituzionali quali l’apertura e la gestione di conti correnti bancari, la richiesta e la contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali o personali.
ART. -3-
Per il raggiungimento dei propri scopi, nei limiti previsti dal D.lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie purché connesse al fine istituzionale quali:
- Possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture compresa la concessione di spazi a qualsiasi titolo, strutture ricreative in genere;
- Stipulare accordi e collaborazioni con altri enti e/o terzi in genere;
- Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- Organizzare eventi di carattere sportivo, ovvero raccolte di fondi occasionali rispettando le norme vigenti, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
- Svolgimento di attività di sponsorizzazione e pubblicità e accettare, in via non principale, erogazioni liberali;
- Partecipare e organizzare eventi sportivi di qualsiasi genere nell’ambito dell’attività sportiva;
- Organizzare e partecipare con i propri associati e tesserati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.
- Vendita e noleggio di articoli, attrezzatura, gadget e abbigliamento sportivo in genere ai propri aderenti associati e tesserati e occasionalmente esterni;
- Organizzare iniziative, servizi, attività turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza di svago e di riposo degli associati e tesserati, anche collaborando con enti ed associazioni con stesse finalità sociali;
- Organizzare nell’ambito della propria attività, ed esclusivamente per i propri associati e frequentatori tesserati e occasionalmente per terzi, servizi di somministrazione di pasti e di bevande, curandone direttamente o indirettamente la gestione.
TITOLO II – Associati, lavoratori e volontari
ART. -4-
Sono associati dell’associazione tutti coloro che, all’atto dell’accoglimento della domanda e aderendo al presente statuto, richiedano l’iscrizione, versando, se prevista e richiesta, la quota associativa.
Tutti gli associati hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo. La qualità di associato attribuisce tra le altre:
- Il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- Il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
- Il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché a candidarsi per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo.
Lavoratori e volontari:
i lavoratori dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e inoltre i rimborsi spese forfettari previsti dalla normativa vigente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente in cui il volontario presta la sua opera o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato.
ART. -5-
Per essere ammessi alla qualifica di associato è necessario presentare domanda al consiglio direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere lo status di associato. È facoltà del consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, non ratificare tale ammissione; contro il provvedimento del consiglio è possibile proporre reclamo alla assemblea degli associati entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione.
Gli associati sono tenuti:
- Al pagamento della quota sociale;
- Alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- All’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, dalle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
ART. -6-
La quota associativa è intrasmissibile non è mai rivalutabile o rimborsabile.
ART. -7-
Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo
- Quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo.
Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea degli associati. Gli associati espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
TITOLO III – Organi dell’Associazione
ART. -8-
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
ART. -9-
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato, ha un voto espresso per alzata di mano.
ART. -10-
L’assemblea è convocata con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata, con ogni forma di pubblicità che il consiglio direttivo ritenga idonea al fine di garantire l’effettività del rappo1to associativo.
Le deliberazioni assembleari assunte, i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati saranno a disposizione di tutti gli associati per tutte le analisi e verifiche.
ART. -11-
Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con le modalità indicate nell’art. 10 del presente statuto. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. Inoltre, in tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
ART. -12-
Assemblea ordinaria delibera, tra le altre, in particolare sulle seguenti attività:
- Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- Elegge il consiglio direttivo alla scadenza del mandato;
- Approva il rendiconto consuntivo.
ART. -13-
L’Assemblea straordinaria è convocata:
- Tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario;
- Su richiesta motivata di almeno 1/5 degli associati da inviare in forma scritta al consiglio direttivo. L’assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. -14-
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.
ln seconda convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.
ART. -15-
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione della associazione è necessario il voto favorevole dei 3/5 degli associati intervenuti.
ART. -16-
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente in carica o da un presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate sul libro dei verbali.
ART. -17-
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti fra gli associati eleggibili. Le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e quindi nessuna retribuzione potrà essere corrisposta per lo svolgimento delle cariche istituzionali dell’associazione.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione/ Ente di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione /Ente di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni / Enti sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Incompatibilità: È fatto divieto agli amministratori dell’associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.
ART. -18-
Il presidente rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi. Presiede l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo. Ha firma sociale, la rappresentanza processuale e può disporre deleghe ordinarie e straordinarie solo a favore degli associati con diritto di voto. Attua le deliberazioni dell’assemblea, provvede alla direzione e gestione dell’associazione in conformità alle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo.
ln caso d’assenza temporanea può delegare, in tutto o in pa1te, le sue attribuzioni e i suoi poteri al vice- presidente.
ART. -19-
Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Al rinnovo delle cariche tutti i soci, in regola come indicato nell’articolo 17, potranno presentare la propria candidatura in forma scritta almeno dieci giorni prima dell’assemblea dei soci che delibererà sul rinnovo delle cariche. Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni del direttivo consecutive, senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto. Il consiglio procederà (chiamata del primo dei non eletti) alla nomina del nuovo consigliere, in caso di impossibilità alla convocazione dell’assemblea dei soci.
ART. -20-
Il consiglio direttivo, nell’espletamento della propria opera può compiere qualsiasi attività mobiliare e immobiliare, ed in particolare deve:
- Redigere i programmi di attività sociale previsti sullo statuto;
- Curare la esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- Redigere i bilanci;
- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- Formulare, ove previsto, il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’assemblea;
- Deliberare l’ammissione, la sospensione degli associati all’attività dell’associazione, stabilire le quote associative, quote iscrizione e frequenza corsi sportivi per l’anno sociale;
- Curare l’interesse dei soci e dell’associazione.
ART. -21-
Il segretario redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornato il protocollo, cura la contabilità e segreteria dell’associazione, cura la tenuta del libro degli associati.
TITOLO IV – Patrimonio e Risorse
ART. -22-
Le entrate dell’associazione sono rappresentate:
- Dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive derivanti da soci, tesserati;
- Dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- Da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
- Dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali e dalle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni.
ART. -23-
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. -24-
La gestione del patrimonio è affidata al consiglio direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra gli Associati salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.
TITOLO V – Disposizioni Finali
ART. -25-
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico/finanziario sono fissati dal 1° gennaio al 3l dicembre di ogni anno e la rendicontazione annuale dovrà essere sottoposta all’approvazione della assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Tale rendiconto dovrà essere redatto con chiarezza e dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’associazione.
ART. -26-
Per il buon funzionamento dell’Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
- Libro degli associati;
- Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e dei Verbali dell’Assemblea degli Associati;
- Libro di Cassa.
ART. -27-
Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’assemblea con il voto favorevole dei 3/5 degli Associati intervenuti.
Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il consiglio direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione ed estinzione dell’associazione.
ln caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi del D.lgs. 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. -28-
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.
Il presente Statuto, composto di 28 articoli, è stato approvato dall’associazione nell’assemblea del 07/11/2023.